L’integrazione e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.
Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
L’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica.
I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri “organi politico-operativi” con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.
Ora i GLHI E GLI sopracitati hanno ruoli complementari da svolgere; a dire della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, i GLI non sostituiscono affatto i GLHI, tant’è che la Direttiva, al paragrafo 2 “Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica” prevede: “i GLH a livello di istituzione scolastica, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione, i GLH di rete o distrettuali, i centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e almeno i CTS (Centro Territoriale di supporto)”.
Secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge citata, i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica (GLH), istituiti presso ogni ufficio scolastico provinciale, “hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, “sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”. Si aggiunga che con il D.M. 26 giugno 1992 sono stati dettati i criteri per la costituzione di tali gruppi, che successivamente sono stati riordinati con il D.P.R. 28 marzo del 2007, n.75.
I GLH sono quindi i gruppi istituiti a livello provinciale (detti anche GLIP Gruppi di lavoro interistituzionali Provinciali), i GLHI (Gruppi di studio e di lavoro di Istituto), sono i gruppi istituiti a livello di circolo o d’istituto ex art.15 comma 2 Legge n.104/1992, (detti anche GLIS), seguiti dai GLHO Gruppi di lavoro operativi sui singoli allievi, cui spettano i compiti di cui all’art.12 comma 5 della Legge 104/19921 e all’art. 5 del D.P.R. del 24 febbraio 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.
Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (G.L.H.O.) ai sensi dell’art.15, comma 5, della legge 104/1992 è costituito da:
In ultimo restano i GLIR Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali. Di questi ultimi si fa esplicito riferimento nelle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009; gli Uffici Scolastici Regionali ne promuovono la costituzione allo scopo di assumere un ruolo strategico ai fini della pianificazione/programmazione/governo delle risorse e delle azioni a favore dell'inclusione scolastica degli alunni disabili. Ai GLIP e ai GLIR spetta collaborare, nelle citate Linee Guida si afferma infatti che “fermo restando l'attuale ruolo istituzionale dei GLIP, appare opportuno che quest'ultimi , nella prospettiva della costituzione dei citati GLIR, vengano intesi come organismi attuativi , in sede provinciale , delle linee di indirizzo e coordinamento a livello regionale”.
La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative” dà un nuovo impulso ai GLHI poiché si sottolinea che “fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES”.
Si legge infatti: “A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.”
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art. 19, comma 11 della legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola -ovvero, secondo la previsione dell' art. 50 della L. n. 35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali".
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
Si suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza – ove possibile – almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto.
Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.
All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti”.
Oggi i GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) oltre a quanto stabilito nella Circolare n.8 del 2013, sono anche citati nella Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”. In essa, al paragrafo rubricato “Gruppi di lavoro per l’inclusività” è scritto “(…) in relazione alle riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività ad inizio d'anno, le scuole definiranno tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di interventi nell'ottica dell'inclusione.
Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di lavoro per l'inclusività, che assume, secondo quanto indicato nella Circ. 6 marzo 2013, n. 8, funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto all' art. 12, comma 5 della legge n. 104/1992 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica. A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche. Sempre con riferimento al Gruppo di lavoro per l'inclusività, si anticipa che verranno organizzati specifici incontri informativi per i referenti di istituto, al fine di dare corretta interpretazione alle indicazioni fornite nella Circ. 6 marzo”.
La Circolare n.8 del 2013 nello stabilire l’azione a livello territoriale precisa che “fermi restando compiti e composizione dei GLIP di cui all' art. 15, commi 1, 3 e 4 della L. n. 104/1992, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l'indicazione contenuta nella stessa L. n. 104/1992 secondo cui essi debbono occuparsi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. In ogni caso, i CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle Linee guida del 4 agosto 2009.”
In conclusione, dalla lettura della Circ. n.8 emerge che i GLHI si occupano anche delle problematiche degli alunni con BES e si pongono come gruppi allargati che agiscono in favore anche dell’inclusione, accanto ai GLI di recente introduzione.
Pertanto i GLHI e i GLI coesistono e i primi non sono assorbiti dai secondi, giacché integrazione ed inclusione non hanno lo stesso significato. Mentre a dire della Nota 2563 restano inalterati i compiti dei GLHO così come previsti dalla Legge 104; in siffatta prospettiva quindi a ciascuno il suo compito per quanto di competenza così come stabilito dalla normativa vigente.
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta.
A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Per saperne di più: Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012